Art. 53.
(Trasferimenti).

      1. I detenuti e gli internati hanno diritto ad essere assegnati in un istituto prossimo alla residenza della loro famiglia

 

Pag. 190

e, comunque, compreso nella regione di residenza, salva la presenza di motivi contrari, legati al reato commesso o a situazioni di mantenimento o di possibile recupero di legami con la criminalità organizzata, che devono essere motivati.
      2. I detenuti e gli internati possono essere trasferiti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto legate a inagibilità di parti dello stesso o a impossibilità di ricezione del medesimo, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. I motivi vanno specificati nel provvedimento.
      3. I detenuti e gli internati devono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.